2. FRUITORI DI CORSA SEMPLICE O DI ANDATA/RITORNO
Anche ai possessori di biglietti di corsa semplice o di andata e ritorno, acquistati anteriormente alla data del viaggio, è riconosciuto un “voucher” da utilizzare al prossimo acquisto, di importo pari al valore integrale del biglietto, se non hanno potuto utilizzare il proprio titolo a cagione della necessità di osservare le misure di contenimento del contagio da COVID-19 adottate dalle autorità nazionali e regionali.
In riferimento ai casi di cui ai punti 1 e 2, si precisa che non può essere riconosciuto alcun voucher se il titolo è stato acquistato nella consapevolezza dell’impossibilità della sua fruizione (conseguente alla necessità di osservare le misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 – es. biglietto acquistato per viaggiare nel giorno successivo, sia pure nella vigenza di limitazioni cogenti agli spostamenti delle persone fisiche, e mai fruito) e che, per il rilascio del voucher deve essere inoltrata richiesta, compilando l’apposito form RIMBORSO COVID-19.
Alla richiesta devono essere allegati, in conformità a quanto prescritto dal comma 2 dell’art. 215 del Decreto Rilancio:
- gli estremi identificativi del titolo di viaggio in corso di validità alla data dell’impedimento, ovvero allegata copia del biglietto o dell’abbonamento;
- dichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in cui si autocertifica che la mancata fruizione, totale o parziale, del titolo sia conseguita all’osservanza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, adottate ai sensi dell’art. 1 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 o dall’art. 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19.